Con la sentenza n. 15087 del 13.03.2024, pubblicata il 5.06.2025, la Prima Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta, per la prima volta, sull’efficacia del diritto di recesso ex art. 2437bis, comma 3, c.c. esercitato dal socio di società per azioni, enunciando i seguenti principi di diritto:
v il recesso costituisce un negozio unilaterale recettizio ex art. 1373 c.c. - escludendo, quindi, una sua formazione progressiva - in quanto tale produttivo di effetti immediati nel momento in cui viene portato a conoscenza della società (un tanto obbedisce alla ratio di neutralizzare, richiamandosi a quanto statuito dalla Corte, “possibili se non probabili inconvenienti pratici derivanti dalla partecipazione alle dinamiche sociali di un soggetto che ha mostrato di non voler più fare parte della società”);
v la sua efficacia è subordinata alla condizione risolutiva rappresentata, alternativamente (i) dalla revoca della delibera che legittima il recesso entro il termine di 90 giorni, ovvero (ii) dall’assunzione di una delibera di scioglimento della società;
v in entrambi i casi, il socio receduto riacquista, con effetto retroattivo, il proprio status (comprensivo dei diritti patrimoniali e corporativi, nonché, della legittimazione ad impugnare la delibera a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c., al pari di quelle adottate a seguito del suo recesso).