La tutela dei segreti commerciali: è urgente intervenire in azienda, la normativa esiste da anni, la giurisprudenza è pronta, ma spesso sono le aziende a vanificare questa importante tutela, per non essersi attrezzate per tempo
Si parla spesso di infedeltà di ex dipendenti, collaboratori in generale ed anche di soci ed ex soci, nonché di concorrenti sleali che li corteggiano, per sottrarre segreti commerciali all’azienda concorrente.
Ebbene, questa prassi molto diffusa potrebbe essere fermata in maniera efficacie se solo l’azienda si adeguasse per tempo alla normativa vigente.
La giurisprudenza, infatti, ha precisato anche recentemente come la tutela accordata dagli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, presupponga la contemporanea sussistenza di tre requisiti essenziali, che sono:
1. La segretezza:
l'informazione non deve essere generalmente nota o facilmente accessibile a coloro che operano nel settore di riferimento.
2. Il valore economico:
l'informazione deve possedere un valore economico perché è segreta ed il suo utilizzo conferisce un vantaggio competitivo a chi la impiega.
3. Le misure di sicurezza:
il titolare deve aver adottato misure (tecniche, organizzative o contrattuali) ragionevolmente adeguate a mantenerla segreta.
I requisiti di cui ai nn. 1 e 2 sono di fatto in re ipsa, mentre il requisito di cui al n.3 sarebbe facile da attuare e peraltro a costo nullo, ma spesso quando il problema sorge si scopre che non è stato fatto nulla, o è stato fatto male, quando basterebbe veramente poco, ma ben fatto.
Ad esempio, il Tribunale di Brescia con sentenza n. 648 del 14 febbraio 2025 ha chiarito che il requisito della segretezza non implica una totale inaccessibilità dell'informazione, ma richiede che il complesso di conoscenze di derivazione empirica attinenti all'attività produttiva e commerciale dell'impresa sia difficilmente conoscibile e non generalmente noto o facilmente accessibile agli esperti del settore.
Misure di protezione adeguate
Un aspetto cruciale emerso dalla giurisprudenza riguarda l'interpretazione delle “misure ragionevolmente adeguate” per mantenere la segretezza. Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 967 del 16 aprile 2025 ha stabilito che non è necessario ricorrere alle migliori tecnologie disponibili, essendo sufficiente l'adozione di misure ragionevolmente adeguate.
L'utilizzo di password personali per l'accesso ai server aziendali costituisce misura adeguata in situazioni ordinarie, purché consenta di escludere dalla conoscenza dei documenti tutti gli estranei e i dipendenti non assegnati al settore specifico, renda il dipendente consapevole della riservatezza dei dati e permetta l'identificazione nominativa delle persone che accedono alle informazioni.
La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 547 del 27 febbraio 2025 ha precisato che l'appropriazione illecita di dati protetti da password periodicamente aggiornata e accessibili solo nell'ambito dell'attività svolta da ciascun operatore integra violazione di segreti quando avviene da parte di soggetti che hanno avuto accesso alle informazioni in ragione di precedenti rapporti di collaborazione.
Tipologie di informazioni tutelabili
La giurisprudenza ha ampliato la nozione di segreti commerciali tutelabili.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 11207 del 31 dicembre 2024 ha chiarito che il know-how aziendale costituisce un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate che comprende non soltanto i disegni tecnici degli impianti di produzione, ma anche valutazioni per modifiche impiantistiche, documenti interni di natura gestionale, strategie di produzione, analisi di redditività, elenchi clienti, contratti e accordi di segretezza, ricette e metodi di analisi, corrispondenza riservata e verbali di riunioni del consiglio di amministrazione.
Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 91 del 20 gennaio 2025 ha stabilito che i disegni tecnici relativi alla produzione di componenti meccanici costituiscono segreti commerciali tutelabili quando siano sottoposti a misure adeguate a mantenerli riservati e quando abbiano valore economico derivante dalla necessità di conoscere le precise misure per la realizzazione dei pezzi.
Violazioni da parte di dipendenti ed ex dipendenti
Un filone giurisprudenziale particolarmente sviluppato riguarda le violazioni commesse da dipendenti o ex dipendenti.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 7926 del 10 settembre 2024 ha chiarito che le informazioni acquisite ed elaborate dal dipendente per conto, a spese e a rischio del datore di lavoro appartengono a quest'ultimo, indipendentemente dal fatto che il dipendente abbia contribuito alla loro raccolta o elaborazione.
In conclusione
La giurisprudenza recente dimostra come i Tribunali stiano applicando con crescente precisione la disciplina sui segreti commerciali, fornendo criteri interpretativi sempre più definiti per la tutela del patrimonio informativo aziendale e contribuendo alla formazione di un orientamento consolidato sulla materia e quindi è doppiamente frustrante subire un illecito di questo tipo e scoprire a posteriori di non poter accedere ad una tutela forte, efficace ed a costo praticamente nullo, semplicemente per non averci pensato prima.
Anche un recente articolo di stampa evidenza questo problema, sottolineando come “le informazioni abbiano un valore enorme, ma in Italia manca la cultura della prevenzione”. (Corriere della sera, Edizione Torino, 26.8.25 “La Signora delle «cimici» di Moncalieri, specializzata nelle bonifiche ambientali: «A Torino sempre più microfoni in uffici, auto e case»” di Massimo Massenzio)