La confisca allargata: natura ripristinatoria

24.12.2025 Dott.ssa Chiara Falcin

L’istituto, previsto dall’art. 240 bis c.p., consente all’Autorità Giudiziaria di disporre nei confronti di condannati per reati caratterizzati da una particolare redditività (associazione di tipo mafioso, truffa aggravata, riciclaggio, ecc.) la confisca di beni sproporzionati rispetto al reddito dichiarato, ciò a prescindere da un nesso di pertinenzialità tra bene confiscato e reato accertato.

Tuttavia, con la recente pronuncia del 7 novembre 2025, n. 166 la Corte Costituzionale ha dichiarato non irragionevole l’obbligatorietà della confisca anche per l’ipotesi di condanna per piccolo spaccio.

Nell’addivenire a tale determinazione, la Corte ha:

Ø  valorizzato il ruolo del giudice di merito, cui restano “ampi margini di apprezzamento” per escludere la confisca ove l’imputato sia in grado di fornire una giustificazione lecita dei beni apparentemente “sproporzionati”;

Ø  ribadito la natura ripristinatoria della confisca allargata: essa non inasprisce il trattamento sanzionatorio ma neutralizza un arricchimento illecito;

Ø  escluso, di conseguenza, l’applicazione del principio di irretroattività in malam partem tipico della pena: la confisca allargata opera, infatti, anche in relazione a fatti precedenti all’entrata in vigore del c.d. decreto Caivano che ha esteso l’istituto ai casi di condanna per piccolo spaccio.

Sospesa tra finalità special-preventiva e un evidente intento afflittivo, la confisca allargata sembra entrare in tensione con la sua dichiarata natura non punitiva. Mirando a ristabilire in via principale l’equilibrio economico compromesso dall’illecito, essa si sottrae ai rigorosi vincoli propri della pena in senso stretto. La scelta legislativa, avallata dalla giurisprudenza, pone il patrimonio al centro del contrasto alla criminalità, ma al contempo solleva delicati interrogativi sul rapporto dell’istituto con le garanzie individuali (diritto di difesa e diritto di proprietà), specie quando l’ablazione incide su situazioni in cui la pericolosità del reo non è immediatamente apprezzabile.